“L’elemento soggettivo del delitto di ricettazione è dimostrato dalla mancata giustificazione del titolo del possesso, il che costituisce, di per sé, prova della conoscenza dell’illecita provenienza del bene, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto; in realtà, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta con ogni mezzo, anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a un onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento.”