art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/90 Tag

"Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi del mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell’identità degli altri, non è punibile ai sensi dell’art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.""C’è consumo di gruppo penalmente irrilevante solo nel caso in cui siano rigorosamente provati dei requisiti idonei a confermare che si sia realmente in presenza di un utilizzo di gruppo mediante “mandato ad acquistare” e non...