“Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi del mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell’identità degli altri, non è punibile ai sensi dell’art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.”
“C’è consumo di gruppo penalmente irrilevante solo nel caso in cui siano rigorosamente provati dei requisiti idonei a confermare che si sia realmente in presenza di un utilizzo di gruppo mediante “mandato ad acquistare” e non di uno spaccio di droga a terzi fruitori, mascherato come uso collettivo. In tal senso, perciò, occorre dimostrare che: la persona delegata all’acquisto sia anche uno degli assuntori; sia certa fin dall’inizio l’identità degli altri componenti del gruppo e la loro comune e condivisa volontà di procurarsi droga per il consumo personale; vi sia un’intesa tra i vari membri sul luogo e i tempi del consumo; non vi siano passaggi intermedi a terze persone diverse da quelle che hanno raggiunto l’accordo iniziale, altrimenti si configurerebbero autonome cessioni penalmente rilevanti.”