03 Giu Tribunale di Pescara – Sentenza 08.01.2025 n. 22/2025 – Giudice Dott. Di Fulvio – RG n. 1606/2022
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"L’abbandono dell’impiego lavorativo da parte di uno dei coniugi non rileva ai fini dell’esclusione dell’assegno divorzile o della sua quantificazione, dovendosi presumere, in difetto di adeguata prova contraria, che sia stata una scelta condivisa tra i coniugi.Per altro verso, poi, anche la natura perequativa dell’assegno e la notevole disparità patrimoniale degli ex coniugi escludono la rilevanza della cessazione lavorativa." Scarica il PDF ...