03 Feb T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 15.12.2025 n. 565 – Pres. Panzironi – Est. Perpetuini
Il provvedimento con il quale l’Amministrazione revoca un suo precedente provvedimento deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento; tuttavia, il vizio di omessa comunicazione non può condurre all’annullamento del provvedimento di secondo grado nell’ipotesi in cui l'Amministrazione evidenzi che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso nonostante la partecipazione del soggetto interessato.La giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che la Stazione Appaltate sia titolare di un’ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto...