T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 18.11.2025 n. 504 – Pres. Panzironi – Est. Baraldi

T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 18.11.2025 n. 504 – Pres. Panzironi – Est. Baraldi

È legittimo il provvedimento con cui una Stazione Appaltante esclude un operatore economico che, pur in possesso della relativa qualifica, ha dichiarato di avvalersi del subappalto di altra impresa in percentuale superiore a quella massima consentita dalla legge di gara.

Il rispetto dell’autovincolo è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), il quale annovera fra i principi fondamentali quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo.

Il principio del risultato impone alla Stazione Appaltante di svolgere una gara aggiudicando ad un’offerta adeguata e idonea a conseguire la fornitura richiesta o a eseguire i lavori oggetto dell’appalto in modo efficace.

La determina a contrarre esterna la volontà dell’Amministrazione di indire una procedura di gara, precisando solamente alcune delle regole che saranno poi compiutamente disciplinate dai successivi documenti di gara, ossia il Bando ed il Disciplinare, i quali ultimi ben possono integrare e sviluppare i vari punti previsti dalla determina a contrarre.

Il soccorso istruttorio c.d. procedimentale non può essere attivato per offerte che non si mostrano incomplete, né affette da ambiguità ovvero incertezze circa la formulazione della proposta negoziale.

Non può essere invocato il principio del favor partecipationis ogni qual volta la Stazione Appaltante abbia escluso un’offerta in frontale contrasto con le norme della legge di gara.

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