RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA Tag

"In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., che ha carattere oggettivo senza che rilevi al riguardo la condotta del custode (ovvero il soggetto che ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta), è onere del danneggiato provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia dimostrare che l'evento si è...

"La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale,...

"Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito...

"Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito...