Tribunale di Pescara – Sentenza 11.12.2024 n. 1912/2024 – Giudice dott. Colantonio

Tribunale di Pescara – Sentenza 11.12.2024 n. 1912/2024 – Giudice dott. Colantonio

“Ai fini della non punibilità ex 131 -bis c.p., occorre una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.
Ai sensi dell’art. 538 c.p.p. e vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2022 (secondo cui è costituzionalmente illegittimo l’art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p.), alla declaratoria di proscioglimento per lieve entità deve seguire la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile.”

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