art. 131-bis c.p. Tag

"in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non è esclusa neppure dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, quale mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa." Scarica il PDF ...

"Ai fini della non punibilità ex 131-bis c.p., occorre una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ogni automatismo, eccetto le “rime obbligate” dei limiti edittali e dell’abitualità, va ripudiato." Scarica il PDF ...

"Non si ravvisa alcuno degli elementi previsti dal secondo comma dell’art. 131 bis c.p. che escludono la valutazione di particolare tenuità della condotta, né la fattispecie di reato rientra tra le ipotesi ostative di cui al terzo comma della citata norma.Inoltre, non risultando accertata la partecipazione dell’imputato alla effrazione del cancello di sicurezza né ai disordini e scontri successivi, deve ritenersi l’esiguità della lesione al bene giuridico protetto dalla norma." Scarica il PDF ...

"Può opportunamente essere dichiarata non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. in presenza, infatti, di un reato punibile con pena contenuta nei cinque anni sia nel massimo edittale, sia nella pena che si andrebbe a comminare nel caso concreto quando la modalità della condotta concretamente attuata dall’imputato, delineano il venir meno o, comunque, determinano una significativa diminuzione del disvalore a livello di offensività e del danno nei confronti della...

"I precedenti penali, anche con l’uso della violenza, che attestano la propensione delinquenziale dell’imputato sono di ostacolo al riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 131 bis cp, alla concessione di ulteriori benefici di legge e determinano la previsione di una sanzione sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale." Scarica il PDF ...

"Si ritiene applicabile in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità, tenuto conto dei valori i accertati. Ciò per una serie di considerazioni. Si è in presenza, infatti, di un reato punibile con pena contenuta nei cinque anni sia nel massimo edittale, sia nella pena che si andrebbe a comminare nel caso...

"La presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole." Scarica...

"Il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto...

"L’art. 131 bis c.p. consente di escludere la punibilità quando l’offesa risulti di particolare tenuità e non ricorra la condizione di abitualità per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Entro tali limiti rientra il reato di bancarotta semplice documentale." Scarica il PDF ...