“Ai fini della non punibilità ex 131-bis c.p., occorre una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ogni automatismo, eccetto le “rime obbligate” dei limiti edittali e dell’abitualità, va ripudiato.”