10 Set Tribunale di Pescara – Sentenza 14.04.2025 n. 668/2025 – Giudice Dott.ssa Fortieri
“Il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell’art. 56 cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell’illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo “bifasico”, cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge. Ne consegue l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto anche alla fattispecie del tentativo di furto pluriaggravato, posto che, in ragione della sopra ricordata natura autonoma della fattispecie del delitto tentato e del relativo trattamento sanzionatorio, il rispetto del limite di pena edittalmente previsto per l’applicabilità dell’istituto in parola deve verificarsi assumendo come riferimento l’entità di pena prevista in astratto per il tentativo di furto pluriaggravato, come già determinata in ragione della riduzione ex. art. 56 c.p.”