T.A.R. Abruzzo, Sede di L’Aquila (Sezione 1) – Sentenza del 26.04.2024 n. 204/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Mario Gabriele Perpetuini

T.A.R. Abruzzo, Sede di L’Aquila (Sezione 1) – Sentenza del 26.04.2024 n. 204/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Mario Gabriele Perpetuini

“Il divieto di cui all’art. 77, comma 4, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 va interpretato nel senso che l’incompatibilità a far parte della Commissione di gara riguarda soltanto i membri che abbiano materialmente, sostanzialmente ed effettivamente predisposto, o quanto meno contribuito a predisporre, il contenuto della lex specialis, non essendo, di contro, sufficiente un apporto meramente formale, estrinsecatosi nell’approvazione e/o nella sottoscrizione del frutto dell’altrui opera.

La fattispecie di incompatibilità declinata dall’art. 77, comma 4, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell’Ufficio competente. Per predisposizione materiale della legge di gara deve intendersi, cioè, non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l’Amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al Funzionario.

Nel caso in cui si deduca, ex art. 77, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il vizio di incompetenza tecnica della Commissione Giudicatrice, occorre che si specifichino quali siano le caratteristiche tecniche e qualitative che renderebbero l’attività oggetto d’esame così tanto diversa rispetto a quelle in cui risultano specializzati i componenti della Commissione medesima (tale da richiedere, pertanto, conoscenze tecniche e qualitative diverse da quelle da essi maturate), fornendo, nel contempo, indicazioni concrete in ordine alle ragioni per le quali una Commissione diversamente composta avrebbe attribuito un differente punteggio agli aspetti tecnici delle offerte.”

Icon_pdf_file
Scarica il PDF