T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione 1) – Sentenza del 22.02.2024 n. 58/2024 – Pres. Passoni – Est. Lomazzi

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione 1) – Sentenza del 22.02.2024 n. 58/2024 – Pres. Passoni – Est. Lomazzi

“L’esame dell’offerta tecnica deve rimanere ben distinto da quello dell’offerta economica, da conoscere solo in una seconda fase, senza possibilità dunque che nella prima siano contenuti elementi tali da far risalire alla seconda e dunque da influenzare le considerazioni della Commissione di gara e quindi in definitiva compromettere la necessaria imparzialità di giudizio dell’Organo di valutazione.

In omaggio ai dettami di semplificazione amministrativa e di non aggravamento del procedimento, nonché alle specifiche previsioni di acquisizione ex officio dei documenti necessari all’istruttoria, codificate dagli artt. 6, comma 1, lett. b), e 18, comma 2, della Legge 7.8.1990, n. 241, le Stazioni Appaltanti non possono onerare gli operatori economici partecipanti di produrre documentazione già precedentemente richiesta ed acquisita.

Nell’eventualità in cui sia stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte e, nelle more, non si sia dato ancora concreto avvio, mercè l’apertura e l’esame delle buste contenenti le offerte tecniche, alle operazioni prettamente valutative, la Stazione Appaltante non è tenuta a rinnovare la composizione della Commissione Giudicatrice originariamente designata.”

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