Tribunale di Pescara – Sentenza 23.01.2025 n. 97/2025 – Giudice dott.ssa Cordisco – RG n. 3703/2019

Tribunale di Pescara – Sentenza 23.01.2025 n. 97/2025 – Giudice dott.ssa Cordisco – RG n. 3703/2019

“In materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza.

Ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della sola disponibilità giuridica della somma, che può ritenersi sussistente nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.

Considerato che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo (che si configura quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo), poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, è da considerarsi lecito il contratto di mutuo – persino se fondiario – stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante sia propri del mutuatario che di terzi.


La presenza di una clausola floor non fa assumere al contratto di mutuo cui accede la natura di strumento finanziario, sicché va esclusa l’applicabilità della disciplina relativa agli obblighi informativi. Nè può parlarsi di clausola vessatoria poiché le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto. Infatti, la particolare forma contrattuale rivestita dall’accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta.”

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