Tribunale di Pescara – Sentenza 12.11.2024 n. 1643/2024 – Giudice Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara – Sentenza 12.11.2024 n. 1643/2024 – Giudice Dott. Colantonio

“Per la configurabilità del delitto di ricettazione, è necessaria prova della consapevolezza in capo al prevenuto della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto: la prova dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede; in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall’art. 712 c.p. in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla res siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre”.

“Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p., non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno”.

“L’elemento distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p. deve ricavarsi nell’elemento psicologico, che nell’ipotesi di cui all’art. 648 c.p. si concretizza nella certezza da parte dell’agente della provenienza delittuosa della cosa acquistatane ricevuta, mentre nell’ipotesi contravvenzionale è costituito dal colposo mancato accertamento della loro provenienza”.

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