“Con l’articolo 1, comma 74, lettera f), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i reati in materia di stupefacenti, contestati ai sensi del DPR 309/1990, sono stati inclusi nell’elenco dei reati ostativi alla concessione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, di cui all’art. 7 del D.L. n. 4/2019. Deve quindi trovare applicazione, per le condotte precedenti all’entrata in vigore della modifica normativa, il principio generale del divieto di retroattività della legge sfavorevole, che in sede costituzionale è stabilito dall’art. 25 della Costituzione (“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”), e, in ambito penale è sancita dall’art. 2 c.p. (“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”)”