Tribunale di Pescara – Sentenza 21.10.2024 n. 1561/2024 – Giudice Dott.ssa Fortieri

Tribunale di Pescara – Sentenza 21.10.2024 n. 1561/2024 – Giudice Dott.ssa Fortieri

“Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato all’opposizione unicamente ove con il decreto penale sia stata affermata la sua responsabilità: lo stesso, difatti, può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta all’imputato – nell’ipotesi di insolvenza di quest’ultimo – quando nei suoi confronti vi sia una specifica statuizione di condanna; ne discende che, in difetto di tale statuizione, il civilmente obbligato non può opporsi al provvedimento emesso”.

“La legittimazione a proporre opposizione avverso il decreto penale può derivare soltanto dall’interesse giuridico all’annullamento del provvedimento di cui il soggetto sia diretto destinatario, ossia a rimuovere il pregiudizio, derivante dall’essere il coobbligato o l’immediato destinatario del provvedimento, mentre chi non è destinatario non ha nessun interesse a domandarne l’annullamento”.

Icon_pdf_file
Scarica il PDF