“La condotta rilevante ex art. 494 c.p., configura incontestabilmente un reato a forma vincolata e si risolve nell’indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, oppure attribuendo, a sé o ad altri, un falso nome, un falso stato o una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici. Quanto al dolo, lo stesso è pacificamente di natura specifica, essendo previsto, al di là della induzione in errore di altri, il fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Quindi ai fini della integrazione del reato contestato all’odierno imputato, oltre al dolo specifico, è richiesto ad substantiam una condotta che, quantomeno, si risolva in una attività suscettibile di trarre i terzi in inganno.”