11 Set Tribunale di Pescara – Sentenza 07.07.2025 n. 1142/2025 – Tribunale in composizione collegiale – Est. Dott. Sarandrea
“La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 29 luglio 2024, ha evidenziato che: “L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.
Infatti, la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione risulta che il legislatore dell’Unione ha considerato che un periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni evidenzi il “radicamento del richiedente nel paese in questione”, e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest’ultimo abbia diritto alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva.
Conseguentemente, ha ritenuto la Corte di Giustizia che la differenza di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, derivante dal fatto che una normativa nazionale prevede un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, costituisce una discriminazione indiretta; discriminazione che, secondo la Corte di Giustizia, non può ritenersi obiettivamente giustificata dal convincimento, fatto proprio dal legislatore italiano, secondo cui il radicamento nel territorio dello Stato possa essere ritenuto esistente soltanto ove il soggiornante abbia trascorso almeno dieci anni di permanenza al suo interno.”