Tribunale di Pescara – Sentenza 30.06.2025 n. 1134/2025 – Giudice Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara – Sentenza 30.06.2025 n. 1134/2025 – Giudice Dott. Schiraldi

“La calunnia consiste nella incolpazione di reati effettivi e non di reati putativi, con la conseguenza che, anche quando il denunziante abbia indicato un preciso nomen iuris e si sia espressamente proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale, qualora i fatti descritti nella denunzia non abbiano alcuna attitudine ad integrare la data ipotesi, la configurabilità della calunnia resta di per sé esclusa.”

“Per la configurabilità del delitto di calunnia è richiesta, nella consapevolezza dell’agente dell’innocenza dell’incolpato, l’attribuzione di un reato integrato nei suoi elementi costitutivi, che sono innanzitutto, quelli obiettivi, consistendo la calunnia nell’incolpare taluno di un reato. Non integra, pertanto, il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l’eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato.”

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