“La distinzione tra il reato di minaccia a un pubblico ufficiale, quello di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., ed i fatti già punibili ai sensi dell’abrogato art. 341, c. 40 c.p. ed ai sensi degli artt. 612 e 61 no 10 c.p., consiste nel fatto che mentre la fattispecie tipica della resistenza consiste nell’illecita reazione, posta in essere per sottrarsi ad un atto che il pubblico ufficiale sta compiendo, quella del reato di cui all’art. 336 c.p. consiste nel cercare di coartare comunque la volontà del pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, a non compiere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero a non portarlo a termine, se già iniziato (cfr. Cass. sez. VI 6.10.1993), mentre si configura la fattispecie di cui agli artt. 612 e 61 no 10 c.p. se la minaccia rimane nell’ambito della manifestazione offensiva, quale espressione di semplice malanimo o disprezzo, a fronte di un atto di ufficio già compiuto.”