Tribunale di Pescara – Sentenza 03.12.2024 n. 1811/2024 – Giudice Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara – Sentenza 03.12.2024 n. 1811/2024 – Giudice Dott. Colantonio

“La C.E.D.U. ha affermato la contrarietà all’art. 11, paragrafo 1, lettera D), della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25-11-2003 (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), letto alla luce dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della normativa nazionale che subordina l’ottenimento dei benefici di assistenza sociale, applicabili ai cittadini dello Stato membro, al requisito di aver risieduto per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, nello Stato stesso e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza: invero, la direttiva 2003/109CE prevede, all’articolo 4, paragrafo l, un requisito di soggiorno legale ed ininterrotto nel territorio dello Stato membro di soli cinque anni affinché il cittadino di uno stato terzo possa ottenere legittimamente lo status di soggiornante di lungo periodo ed avere diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale.
Sulla scorta di tali considerazioni, è palese che la normativa nazionale che preveda la concessione dei benefici sociali esclusivamente in favore dei cittadini stranieri soggiornanti da oltre dieci anni nel territorio Stato deve essere disapplicata, così come deve essere disapplicata la norma penale che sanzione le eventuali falsità nelle dichiarazioni relative alla durata del periodo di permanenza. La disapplicazione, in conseguenza del contrasto sussistente con i principi della Comunità Europea, della norma penale nazionale determina il proscioglimento dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.”

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