T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 31.07.2025 n. 307 – Pres. Passoni Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 31.07.2025 n. 307 – Pres. Passoni Est. Giardino

“In presenza di espressa richiesta di parte ricorrente di una pronuncia nel merito ai soli fini della condanna alle spese processuali, in virtù del criterio della cd. soccombenza virtuale, il Collegio deve comunque pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato.”

“Infatti, in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere il Giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (c.d. soccombenza virtuale), eccetto che non siano le stesse parti a domandare congiuntamente la compensazione delle spese.”

“Una situazione di c.d. soccombenza virtuale in capo all’Amministrazione è ravvisabile nel caso in cui questa si pronunci positivamente, ma in ritardo sull’istanza della parte richiedente (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 07.07.2025 n. 5853).”

“Sotto il profilo della legittimazione per la tutela giurisdizionale di interessi collettivi espressi da soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo, come i comitati, la giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta anche agli enti esponenziali di interessi diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell’associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all’oggetto dell’istanza.”

“Segnatamente, si pone come requisito necessario quello dell’effettiva rappresentatività del soggetto, ovvero della sua obiettiva attitudine a rappresentare una determinata categoria organizzata; ciò in assenza di un’espressa disposizione legislativa che, per effetto di previsioni normative speciali, direttamente riconosca ope legis la detta legittimazione in capo a determinati soggetti.”

“L’effettiva rappresentatività, in altri termini, è l’elemento di differenziazione che consente agli interessi diffusi (comuni a tutti gli individui di una certa formazione sociale non organizzata, che non si prestano ad essere tutelati in sede giurisdizionale, salve le ipotesi di
azione popolare legislativamente previste) di evolvere giuridicamente verso una categoria di interessi giuridicamente rilevanti, suscettivi di tutela siccome riferibili ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale.”

“Al riguardo in giurisprudenza è stato altresì condivisibilmente sostenuto che, salvo il caso di una legittimazione conferita ex lege (quale, ad esempio, quella delle associazioni ambientalistiche riconosciute, ex art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349), l’accertamento della legittimazione di altre associazioni, che si assumono portatrici di interessi diffusi, deve avvenire in concreto, attraverso la verifica della sussistenza di una pluralità di indici, riferiti, in particolare, oltre che alle finalità statutarie, al grado di rappresentatività, alla maggiore o minore risalenza temporale dell’associazione, alle iniziative ed azioni intraprese per la tutela degli interessi di cui la stessa si proclama portatrice, nonché al concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale dell’associazione.”

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