07 Nov Tribunale di Pescara – Sentenza 16.08.2025 n. 882/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 4113/2021
“In tema di contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Tali conclusioni, sebbene riconducibili ad un contratto di mutuo a tasso fisso, trovano applicazione anche ai mutui con tasso di interesse variabile”.
Laddove il contratto di mutuo ed i relativi allegati indichino chiaramente l’importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse e la periodicità delle rate di rimborso, così consentendo la determinabilità delle condizioni economiche applicate e la conseguente possibilità, per la parte mutuataria, di avere conoscenza del costo connesso al finanziamento richiesto, non può ritenersi che la banca abbia violato le norme in tema di trasparenza e buona fede contrattuale né in materia di trasparenza dei contratti bancari ex art. 117 TUB, non ravvisandosi alcuna indeterminatezza della clausola relativa agli interessi.
“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d’Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.