Tribunale di Pescara – Sentenza 10.10.2025 n. 1052/2025 – Giudice Dott.ssa Marganella – RG n. 981/2024

Tribunale di Pescara – Sentenza 10.10.2025 n. 1052/2025 – Giudice Dott.ssa Marganella – RG n. 981/2024

“l’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., stabilisce per l’esecuzione della preventiva convocazione di tutti i condomini di un edificio all’adunanza assembleare (quale requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione in essa presa) forme determinate (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano). L’assemblea non può, allora, validamente deliberare, né l’amministratore può comunque disporre, che gli avvisi di convocazione delle future riunioni siamo inoltrate mediante messaggio di posta elettronica ordinaria. Semmai il regolamento condominiale (…) può stabilire forme alternative di comunicazione, sempre che esse, tuttavia, prescelgano un valido sistema convenzionale di conoscenza degli avvisi diretti agli aventi diritto, tale non rivelandosi il messaggio di posta elettronica semplice. Opera, invero, il limite dell’art. 72 disp.att. c.c., il quale, prescrive che “i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69. [Ne deriva che la convocazione effettuata a mezzo posta elettronica semplice non poteva ritenersi valida giacché non consente di ritenere comprovata la consegna della mail e che, di conseguenza, l’attrice non era stata regolarmente convocata all’adunanza assembleare]”.

Icon_pdf_file
Scarica il PDF