In tema di responsabilità del cessionario d’azienda per i debiti tributari del cedente, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, la produzione della certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall’Agenzia delle Entrate anteriormente alla stipula del contratto di cessione ha efficacia liberatoria per il cessionario, qualora da essa non risultino pendenze fiscali.
La responsabilità solidale del cessionario è, infatti, subordinata alla sua diligenza nel verificare la posizione del cedente prima del trasferimento, ed è limitata nel quantum e nell’oggetto solo in caso di cessione conforme a legge.
In mancanza di violazioni accertate o contestate nel triennio anteriore alla cessione, non può configurarsi alcuna responsabilità del cessionario. Non rileva, a tal fine, una successiva certificazione dei carichi pendenti emessa dopo la data della cessione, la quale non incide sugli effetti liberatori del documento precedente.