T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 03.11.2025 n. 475 – Pres. Panzironi Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 03.11.2025 n. 475 – Pres. Panzironi Est. Perilli

L’immediata impugnazione degli atti indittivi della procedura, da parte dell’operatore economico che non vi abbia partecipato, integra un’eccezione alla regola della c.d. doppia impugnativa, per cui colui che ha partecipato alla gara è legittimato a impugnare il bando unitamente agli atti applicativi: è, infatti, solo con la definizione della procedura in senso sfavorevole all’interessato che si concretizza la lesione della sua situazione soggettiva (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26.04.2018, n. 4; 25.02.2014, n. 9; 07.04.2011, n. 4; 29.01.2003, n. 1).

La giurisprudenza ha circoscritto a tre ipotesi tassative l’onere di immediata impugnazione degli atti di gara, ovvero la radicale contestazione dell’indizione, la mancata indizione di una gara e l’impugnazione di clausole del bando che si assumono come immediatamente escludenti.

Per clausole immediatamente escludenti, devono intendersi le clausole che – di fatto – rendono impossibile, per ragioni oggettive che esulano dalla normale alea contrattuale, la formulazione di un’offerta apprezzabile da parte dell’operatore economico, con esclusione di tutte quelle clausole che si rivelino idonee, in astratto, a penalizzarlo nel confronto competitivo, le quali potranno essere censurate solo dopo lo svolgimento di tale confronto.

Lo strumento contrattuale dell’Accordo Quadro, disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, mira a perseguire la semplificazione e l’efficienza degli appalti pubblici, mediante lo sfruttamento delle economie di scala ritraibili dall’acquisizione in forma aggregata di prestazioni ripetitive, preservando, al contempo, la flessibilità degli acquisti da parte delle amministrazioni contraenti.

A seguito delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 31.12.2024, n. 209 (c.d. Decreto Correttivo), nell’accordo quadro concluso con più operatori economici, senza la riapertura del confronto competitivo, ‘la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l’effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi’. Il comma 4, lettera a), del medesimo articolo prevede, altresì, che nei documenti di gara devono rinvenirsi ‘le condizioni oggettive…per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo effettuerà la prestazione’ e che tale scelta debba avvenire ‘con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione’.

Icon_pdf_file
Scarica il PDF