T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 04.12.2025 n. 540 – Pres. Panzironi Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 04.12.2025 n. 540 – Pres. Panzironi Est. Perilli

Il termine di vincolatività dell’offerta è posto esclusivamente a favore dell’offerente, al quale è concessa la facoltà di ritirare l’offerta alla sua scadenza, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione: la ratio del predetto termine è, infatti, quella di scongiurare il rischio che l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara sia costretto a mantenere ferma la propria offerta per un tempo indeterminato, eccedente il periodo di presumibile durata della gara.

Non può ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una procedura di gara disposta successivamente alla scadenza del termine di vincolatività delle offerte, dal momento che il suo decorso, in assenza di un’univoca manifestazione di volontà da parte degli interessati, non è idoneo ad incidere né sulla validità né sull’efficacia delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 13.11.2020, n. 6989; Sez. V, 17.06.2019, n. 4050).

L’art. 77, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 non enuncia un divieto assoluto di immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto per la rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte, ma rimette la possibilità di sostituire l’intera commissione o singoli componenti della stessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sulla scorta dei principi di economicità, di efficacia e di tempestività dell’azione amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.12.2020, n. 8299).

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