Ai sensi dell’art. 63, comma 3, disp. att. c.c., l’amministratore di condominio è legittimato a sospendere al condomino moroso, la cui inadempienza nel pagamento degli oneri condominiali si sia protratta per almeno un semestre, l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato, ivi compresi il servizio idrico, la citofonia e l’antenna centralizzata, non essendo prevista dalla norma alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali e dovendosi privilegiare la tutela del condominio e degli altri condomini adempienti rispetto al protrarsi della morosità del singolo.