“(…) affinché il giudice possa esercitare legittimamente il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa è necessario che per l’interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare e, inoltre, che la stessa abbia assolto all’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno”.