Art. 1226 c.c. Tag

“(…) affinché il giudice possa esercitare legittimamente il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa è necessario che per l'interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare e, inoltre, che la stessa abbia assolto all'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno”. Scarica il PDF ...

La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica.“(…) con riferimento alla mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatorio, si evidenzia che la condotta della parte chiamata che (…) non si presenti al primo incontro di mediazione e invii all’organismo una comunicazione di “non adesione”,...