Tribunale di Pescara – Sentenza 04.11.2025 n. 1175/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 3516/2024

Tribunale di Pescara – Sentenza 04.11.2025 n. 1175/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 3516/2024

La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica.

“(…) con riferimento alla mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatorio, si evidenzia che la condotta della parte chiamata che (…) non si presenti al primo incontro di mediazione e invii all’organismo una comunicazione di “non adesione”, costituisce assenza ingiustificata” [fattispecie nella quale la parte chiamata, ai sensi dell’articolo 12 bis del D.Lvo 28/2010, è stata condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato del doppio dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio].

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