“Il proprietario di un appartamento, in base all’art. 843, comma 1, c.c., applicabile anche al condominio di un edificio, può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini (o nelle cose comuni) – a loro volta gravati da una corrispondente obbligazione “propter rem” – solo se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un’opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune. Detto principio deve (…) valere anche per il Condominio, inteso come ente, nei confronti del singolo condomino, nel momento in cui si tratti di salvaguardare il bene comune e garantirne il corretto funzionamento”.