Tribunale di Pescara – Sentenza 10.11.2025 n. 1201/2025 – Giudice Dott.ssa Villani – RG n. 2120/2023

Tribunale di Pescara – Sentenza 10.11.2025 n. 1201/2025 – Giudice Dott.ssa Villani – RG n. 2120/2023

In tema di riscossione tramite accertamento esecutivo, disciplinato principalmente dall’art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (che ha esteso agli enti locali un modello di riscossione già previsto per i tributi erariali dello Stato) e riguardante tutte le entrate degli enti locali indicate dal comma 792 della medesima disposizione (tributi locali, IMU, TARI, imposta di pubblicità, addizionali comunali, ecc.) nonchè le entrate patrimoniali (ossia entrate di diversa natura finanziaria, anche non tributaria, spettanti all’ente, entrate di diritto pubblico o privato dell’ente locale diverse dalle imposte e tasse), “la riscossione mediante ruolo è consentita, quale strumento alternativo all’esecuzione forzata ordinaria, anche per le entrate patrimoniali degli enti locali, dovendo ricondursi al concetto di “entrata” i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che l’ente ha il diritto di riscuotere, tra i quali vanno ricompresi anche quelli da restituzione di somme indebitamente versate, emergenti da un titolo giudiziale”.

“Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l’azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo”.

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