27 Gen Tribunale di Pescara – Sentenza 11.09.2025 n. 920/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 1117/2023
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In ipotesi di contratto di appalto, in tema di riparto ed individuazione della responsabilità in capo all’appaltatore, o al committente, per danni cagionati a terzi, il fatto che l’esecuzione materiale sia stata affidata ad un appaltatore non esclude la legittimazione (passiva) del committente, giacché la responsabilità ex artt. 1655, 2043 e 2049 c.c. può ben configurarsi anche nei confronti di quest’ultimo e, nello specifico, allorquando “l’appaltatore, in virtù degli accordi contrattuali, si sia limitato a eseguire gli ordini ricevuti, agendo come mero nudus minister. In questo scenario, infatti, l’appaltatore finisce per operare come un semplice “esecutore di ordini” (nudus minister) e si avvicina, funzionalmente e sostanzialmente, alla figura del “commesso”. (…) Di regola non può invocarsi la responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. o ex art. 1655 c.c. dato che “l’appaltatore, in quanto imprenditore autonomo, organizza i mezzi necessari ed assume il rischio della gestione, rispondendo direttamente dei danni cagionati a terzi. La responsabilità del committente, pertanto, ha natura eccezionale e richiede la dimostrazione di specifiche ingerenze o della scelta negligente di un’impresa palesemente inidonea. In definitiva, il committente risponde dei danni arrecati a terzi dall’appaltatore soltanto ove abbia impartito direttive specifiche sulle modalità esecutive dell’opera, tali da ridurre l’autonomia dell’appaltatore, ovvero abbia scelto un’impresa manifestamente inidonea”.