Tribunale di Pescara – Sentenza 21.01.2026 n. 69 – Giudice Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara – Sentenza 21.01.2026 n. 69 – Giudice Dott.ssa Medica

“La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dall’art. 2043 c.c. e non dall’art. 2052 c.c., attesa l’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso degli animali randagi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo”.

Per affermarne la responsabilità ex art. 2043 c.c. in caso di danni provocati da un animale randagio, non è sufficiente individuare semplicemente l’ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile – anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali – un controllo del territorio così penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell’attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall’attore che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio causativo del danno era possibile ed esigibile e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto e ciononostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).

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