19 Mag T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 27.03.2026 n. 187 – Pres. Perpetuini – Est. Perilli.
L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013,
consiste nel diritto di conoscere dati e documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni o da enti privati che esercitano funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l’esercizio del diritto di accesso civico non richiede l’adempimento di alcun onere motivazionale né la rospettazione della legittimazione soggettiva del richiedente, ma esclusivamente l’identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, detenuti dall’Amministrazione.
Il diritto di accesso civico generalizzato è qualificato come diritto fondamentale a connotazione solidaristica, per cui la conoscenza collettiva deve ritenersi funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini, con conseguente esclusione dell’accesso per i dati, i documenti e le informazioni che richiedono un’attività di verifica e di elaborazione esorbitante dalle finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’ente pubblico e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché dalla promozione della partecipazione al dibattito pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02.04.2020, n. 10).
A differenza del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale, il legislatore non ha attribuito al silenzio sull’istanza di accesso civico un valore provvedimentale, sicché esso deve essere qualificato come silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 02.03.2022, n. 1482).