08 Apr Tribunale di Pescara – Sentenza 16.12.2024 n. 1957/2024 – Giudice dott. Schiraldi
“La nozione di “atto di ufficio” comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all’incarico del pubblico ufficiale, tra i quali può essere compresa anche l’attività del riportare la calma tra i presenti, attesa la funzione di controllo dell’ordine pubblico di cui sono ordinariamente investite le forze dell’ordine.
Il reato di resistenza a un pubblico ufficiale è punito a titolo di dolo specifico, in quanto è caratterizzato dalla volontà di opporsi con la violenza o minaccia al compimento dell’atto, con la consapevolezza che il soggetto contro il quale e diretta la violenza o la minaccia rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e stia svolgendo un’attività del proprio ufficio.
L’aggravante della connessione teleologica è applicabile anche nel caso in cui il reato-mezzo (lesioni personali) e il reato-fine (resistenza) siano commessi con un’unica azione (ed. reati contestuali), giacché è irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e I’altro, posto il fondamento essenzialmente soggettivo dell’aggravante stessa nel nostro sistema legislativo, onde la contestualità del reato-fine e del reato-mezzo non può alterare in alcun modo il presupposto intenzionale che giustifica l’aggravante della pena e che si identifica con la maggiore pervicacia e pericolosità dell’agente, quante volte il reato-mezzo sia stato funzionalmente preordinato per eseguirne un altro identificabile ed identificato.”