T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 28.01.2025 n. 56 – Pres. Passoni – Est. Balloriani

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 28.01.2025 n. 56 – Pres. Passoni – Est. Balloriani

“La richiesta di una pronuncia di annullamento per il vizio di violazione o elusione di giudicato in luogo di quella dichiarativa di nullità non rende inammissibile la domanda, atteso che essa è comunque tesa a far valere la invalidità del provvedimento.

Nel riqualificare l’azione come di nullità, sulla base della causa petendi proposta dagli stessi ricorrenti, il giudice non compie alcuna modifica ultra petita ma si limita a dare la corretta qualificazione giuridica alle conseguenze del vizio dedotto e alla domanda di invalidità prospettata, dunque al petitum, al di là dell’errato nomen iuris.

In altre parole, la riqualificazione della domanda di annullamento in domanda di nullità non comporta alcuna modifica della causa petendi ed appare in linea con il principio iura novit curia, non essendovi alcuna pronuncia d’ufficio della nullità, tanto meno in contrasto con il principio dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma solo una riqualificazione della domanda nei limiti dei poteri a tal fine demandati al giudice”

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