T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 12.05.2025 n. 186 – Pres. Passoni – Est. Balloriani

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 12.05.2025 n. 186 – Pres. Passoni – Est. Balloriani

“Sulla base del principio espresso dall’articolo 1227 c.c., il comma 3 secondo periodo dell’articolo 30 cpa stabilisce che “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.

Il concetto di diligenza non rileva solo sul piano soggettivo della colpa ma anche su quello della omessa tenuta del comportamento “diligente atteso” (cd. doppia misura della diligenza), dunque anche sul piano del nesso di causalità giuridica tra il comportamento diverso, da quello atteso, e il danno.

Deve considerarsi, pertanto, nella sfera di controllo di un’azienda specializzata nel settore dell’edilizia il poter conoscere le modifiche alla pianificazione e gli effetti giuridici invalidanti di tali modifiche sul suo titolo edilizio.

Infatti, mentre il privato cittadino inesperto potrebbe in linea teorica vedere valutato come incolpevole il proprio affidamento nell’atto rilasciato dal Comune e confidare senza riserva alcuna sulla sua stabilità e validità, ciò appare poco plausibile se riferito a un’azienda specializzata nel settore di attività in questione.

Il non aver verificato tale circostanza prima di iniziare i lavori, e durante gli stessi, appare in ogni caso, secondo l’id plerumque accidit, un comportamento gravemente imprudente e incauto, dunque gravemente colpevole, ai limiti della colpa cosciente.

Il permesso di costruire peraltro non ha un effetto sul piano materiale, ma solo abilitativo a una determinata attività (quindi al più sul piano della induzione in errore), dunque se tale attività è intrapresa e portata avanti quantomeno colpevolmente dal richiedente (perché, come visto, per la sua professionalità e le circostanze di fatto, non sussiste la idoneità a ritenersi indotto in errore incolpevole) non vi è un concorso di colpa ma la condotta di quest’ultimo appare del tutto assorbente sul piano causale (e l’articolo 30 cpa può giustificare un totale assorbimento della causalità giuridica).”

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