“Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale, senza alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, provveda a modificare una parte del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita, poiché non può invocarsi, a sostegno della legittimità dell’intervento, l’applicabilità dell’art. 1102 c.c., vertendosi non in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì dell’appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri (ad esempio per l’installazione di pannelli solari o altri impianti), senza che possa assumere rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere la funzione di copertura dell’immobile” [n.d.r. Fattispecie nella quale il Giudice, infatti, ha ordinato la rimozione solo di alcune delle varie installazioni operate dai convenuti, posto che le altre avevano apportato migliorie del bene comune, determinando una nuova impermeabilizzazione della medesima parte comune].”