Tribunale di Pescara – Sentenza 03.04.2025 n. 393/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 1690/2020

Tribunale di Pescara – Sentenza 03.04.2025 n. 393/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 1690/2020

“L’onere di determinatezza della previsione contrattuale delle CMS deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria.
Né vale a colmare il difetto di specificazione la circostanza che i meccanismi operativi della cms si possano desumere dagli estratti conto scalari, giacché l’art. 117 TUB nel prescrivere oneri di forma e contenuto in tema di contratti bancari impone alle Banche di riversare nel documento tutte le informazioni necessarie affinché il cliente possa formare validamente la propria volontà.”

“In caso di rapporti bancari costituiti antecedentemente alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria e del TUB, non deve trovare applicazione, anche successivamente alla entrata in vigore delle predette norme, la previsione sostitutiva prevista dall’art. 4, L. 17/02/1992, n. 154 e dall’art. 117 TUB, bensì il tasso legale previsto dall’art. 1284 cc.”

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