05 Mag Tribunale di Pescara – Sentenza 07.01.2025 n. 14/2025 – Giudice dott.ssa Medica – RG n. 86/2022
“L’accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente ex sé a superare la presunzione di cui all’art. 2054, comma II, c.c., dal momento che il Giudice è tenuto a verificare, in concreto, la correttezza della condotta di guida anche dell’altro conducente. Ne deriva che, anche ove risulti provata la condotta causalmente rilevante nella verificazione del sinistro di uno dei conducenti, l’altro deve a sua volta dimostrare di aver osservato tutte le norme sulla circolazione, nonché le normali cautele prudenziali; tale dimostrazione non deve essere fornita necessariamente in modo diretto, potendo risultare anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso, con il comportamento dell’altro conducente.
SINISTRO STRADALE – DANNO NON PATRIMONIALE – PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO – PROVA – LIQUIDAZIONE
Le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell’integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno. Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l’applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito. Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito dell’istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE – CALCOLO IMPORTO GIÀ CORRISPOSTO – RIVALUTAZIONE ACCONTO
La liquidazione del danno extracontrattuale, che dev’essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev’essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei. Ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi oppure rivalutando l’importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno.”