Tribunale di Pescara – Sentenza 02.07.2025 n. 726/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 2820/2024

Tribunale di Pescara – Sentenza 02.07.2025 n. 726/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 2820/2024

I buoni postali sono meri titoli di legittimazione e, come tali, servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, ai sensi dell’articolo 2002 cod. civ. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità, propri dei titoli di credito.

Rispetto ai buoni è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 D.P.R. n. 156/1973. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento; la modificazione trova ingresso all’interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall’articolo 1339 c.c. In particolare, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte dell’Ente Emittente, che, pur costituendo un onere a carico dell’intermediario, ai sensi dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.

La mancata eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del BFP di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della gazzetta ufficiale, cosicché la mancata conoscenza di tali termini contrattuali, in mancanza di prova specifica, non può di per sé farsi discendere dalla mancata consegna del FIA al singolo sottoscrittore.

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