“Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.”
“Nel contesto della locazione, in particolare commerciale, in presenza di una risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento del conduttore (nel caso di specie il mancato pagamento reiterato dei canoni), è riconosciuto il diritto per il locatore a richiedere il risarcimento del danno, inclusi i canoni di locazione non percepiti fino alla scadenza del contratto, ma a condizione che il danno sia provato”.