T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 10.06.2025 n. 231 – Pres. Balloriani Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 10.06.2025 n. 231 – Pres. Balloriani Est. Giardino

“Il mero annullamento giurisdizionale di un atto, di per sé, non consente di riconoscere un risarcimento, in quanto l’atto illegittimo non coincide con l’illiceità del comportamento, costituendone presupposto, necessario ma non sufficiente ai fini del giudizio ex art. 2043 c.c..”

“Per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c., infatti, si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue, quindi, la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto in termini di certezza (Cons. Stato, sez. V, 21.04.2020, n. 2534).”

“Sul piano oggettivo ciò significa che la domanda di risarcimento del danno dovrebbe postulare l’accertamento della spettanza del bene della vita, vale a dire la certezza che l’aspettativa sarebbe stata rilasciata.”

“Allorquando la pubblica amministrazione conserva un ambito di apprezzamento discrezionale del provvedimento ampliativo richiesto e la possibilità di una legittima diversa determinazione, risulta mancante il nesso di causalità tra l’illegittimità dell’atto lesivo ed il danno lamentato.”

“In particolare, in tema di interessi pretensivi il risarcimento del danno può essere ammesso solo quando l’attività amministrativa rinnovatoria conseguente ad annullamento di illegittimo diniego si connoti in termini tali da escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale, ovvero quando residui all’Autorità amministrativa un potere sostanzialmente vincolato, anche se entro i termini della sentenza di annullamento; esso deve escludersi, al contrario, qualora in capo all’Autorità stessa residui un margine di apprezzamento discrezionale che configuri come eventuale l’emanazione del provvedimento ampliativo della sfera giuridico patrimoniale dell’interessato.”

“Stante il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento di aspettativa ex art. 18 L. n. 183/2010, risulta mancante quindi l’ingiustizia del danno, non potendosi configurare un danno da perdita di chance risarcibile inteso come perdita della sola possibilità di conseguire un risultato vantaggioso (ovvero di evitarne uno sfavorevole).”

“Il concetto di “possibilità” che permette il risarcimento della chance non può essere individuato in qualsiasi ipotetica eventualità di conseguimento del risultato, ma, come più volte statuito, nella “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato. La richiamata “probabilità” deve correlarsi a dati reali, senza i quali risulta impossibile valutare quanto fosse verosimile (id est, giuridicamente fondata), seppure in via meramente ipotetica, l’occasione di conseguire un determinato bene (Cons. Stato, Sez. V, 28.01.2019, n. 697).”

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