La portata applicativa della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c. si configura come sussidiaria rispetto a quella delineata dal primo comma del medesimo articolo. Essa trova applicazione solo qualora non sia possibile accertare, in modo compiuto, il grado di colpa dei singoli conducenti, ovvero nei casi in cui rimangano ignote le modalità e le cause della collisione. Ne consegue che detta presunzione ha natura relativa e può essere superata mediante prova contraria. Tale onere probatorio grava, in egual misura, su tutti i conducenti coinvolti nel sinistro. L’accertamento della responsabilità esclusiva in capo a uno dei conducenti non comporta, per ciò solo, l’automatico esonero da responsabilità dell’altro. A tal fine, è necessario dimostrare che quest’ultimo abbia comunque osservato integralmente le norme del codice della strada, adottando tutte le cautele esigibili al fine di evitare il sinistro.