27 Nov T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 23.10.2025 n. 378 – Pres. Passoni Est. Giardino
In ordine alla relazione tra ricorso principale e incidentale, la giurisprudenza ha chiarito che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dall’orientamento sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo per ragioni di economia processuale, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale.
In altri termini, l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius, sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale (T.A.R. L’Aquila, sentenze nn. 23/2022 e 398/2021; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza, n. 4431/2020; T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 5688/2020).
In sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalla varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (Cons. di Stato, Sez. V, 24.10.2013, n. 5160; Cons. di Stato, Sez. V, 20.02.2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19.06.2017, n. 2969; Cons. di Stato, sez. V, 18.02.2018, n. 1097; Cons. Stato, Sez. V, 21.06.2021, n. 4754; Cons. Stato, sez. V, 21.09.2022, n. 8123).
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione.