T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 17.11.2025 n. 454 – Pres. Passoni – Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 17.11.2025 n. 454 – Pres. Passoni – Est. Giardino

Il contributo di costruzione, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, rientra tra le prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost., quale corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria e consiste in una somma di denaro dovuta dal privato, a titolo di controprestazione non sinallagmatica, per l’insieme dei benefici economici ritraibili dal permesso di costruire.

Sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisone n. 12/2018, il contributo di costruzione è un corrispettivo di diritto pubblico sicché il suo pagamento, esclusa la sua natura tributaria, non può che costituire l’oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio, disciplinato dalle norme di diritto privato.

Ciò reca, come precipitato, che gli atti con i quali la p.a. determina e liquida il contributo di costruzione non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire.

Ne consegue, pertanto, che tutti i diritti che sorgono da tale rapporto giuridico sono sottoposti al termine di prescrizione ordinario decennale (Cons. Stato, Ad. Plen, 30.08.2018, n. 12; C.G.A.R.S, 22.07.2022, n. 854; Cons. Stato, Sez. V, 13.06.2003, n. 3333).

L’obbligazione relativa al pagamento degli oneri e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura propter rem, il cui adempimento è dovuto non solo da colui che lo ha assunto, ma anche da coloro i quali utilizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa (Cass. civ., sez. III, 20.08.2015, n. 16999, idem Cons. Stato, sez. IV, 07.11.2018, n. 6279).

Non può affermarsi l’esistenza di un onere collaborativo gravante sulla
Amministrazione creditrice, desumibile dai principi generali in tema di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori di tipo civilistico o dal principio di leale collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi di diritto pubblico, consistente in un obbligo di pronta escussione della garanzia fideiussoria costituita a suo favore o di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24/2016). L’escussione della polizza, essendo posta a garanzia della prestazione, è una facoltà del creditore e non un obbligo né, tantomeno, una condicio iuris per l’esecuzione in danno (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.05.2024, n. 4687).

In definitiva, costituendo il pagamento del contributo di costruzione una obbligazione di pagamento di natura reale o ‘propter rem’, caratterizzata dalla stretta inerenza alla res, destinata, quindi, a circolare unitamente ad essa per il carattere dell’ambulatorietà che la contraddistingue, il Comune può in qualsiasi momento pretenderne direttamente il pagamento nei confronti dell’acquirente del bene, senza dover previamente escutere la garanzia fideiussoria prevista in suo favore.

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