Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, in quanto attinenti alla fase esecutiva del contratto, caratterizzata dalla posizione paritetica delle parti.
La disciplina della revisione dei prezzi negli appalti pubblici è affidata a regole speciali, derogatorie rispetto a quelle che disciplinano i comuni rapporti obbligatori tra privati, poste a tutela dell’economicità dell’azione amministrativa, della concorrenza e della finanza pubblica.
La clausola di revisione dei prezzi opera esclusivamente in caso di mera proroga e non in caso di rinnovo del contratto.
Il tratto distintivo tra l’istituto della proroga del rapporto contrattuale e l’istituto del rinnovo contrattuale deve essere individuato nella presenza, nel secondo, di una sia pur minima attività di negoziazione intercorsa tra le parti, del tutto assente nel primo: l’esito della nuova negoziazione che caratterizza il rinnovo contrattuale può, peraltro, concludersi anche con la conferma integrale delle condizioni poste in precedenza, dando vita ad un nuovo ed autonomo rapporto contrattuale, ancorché di contenuto identico a quello originario.